Cass. pen. n. 11564 del 4 dicembre 1992
Testo massima n. 1
Ai fini dell'accertamento della esatta natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessario l'espletamento della perizia: la necessità non deriva né dalla legge né dalla esperienza, ben potendosi pervenire a tale accertamento, anche, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, in base a dichiarazioni testimoniali o confessorie, al risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità di indizi, gravi, specifici e concordanti, ai pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato.