Cass. pen. n. 11564 del 4 dicembre 1992

Testo massima n. 1


Ai fini dell'accertamento della esatta natura di una sostanza ritenuta stupefacente, non è necessario l'espletamento della perizia: la necessità non deriva né dalla legge né dalla esperienza, ben potendosi pervenire a tale accertamento, anche, per la parte che attiene alla qualità e quantità della sostanza ritenuta drogante, in base a dichiarazioni testimoniali o confessorie, al risultato degli accertamenti di polizia o di una pluralità di indizi, gravi, specifici e concordanti, ai pareri di consulenti tecnici delle parti che abbiano esaminato il corpo del reato.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE