Cass. pen. n. 12839 del 19 marzo 2003

Testo massima n. 1


In virtù del principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorché l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato.

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