Cass. civ. n. 14553 del 24 maggio 2024
Testo massima n. 1
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - COMPENSO Centro di raccolta di veicoli abbandonati di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 571 del 1982 - Mancato compimento da parte dell’ente degli adempimenti di cui all’art. 1 del d.m. n. 460 del 1999 - Corrispettivo per il deposito di veicoli abbandonati sul territorio provinciale affidati ex d.m. n. 460 del 1999 - Esclusione - Fondamento.
In tema di deposito di veicoli veicoli rimossi e non reclamati dai proprietari di cui al d.m. n. 460 del 1999, l'incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia nell'obbligo di procedere alla demolizione e allo smaltimento del veicolo, equiparato a cosa abbandonata ai sensi dell'art. 923 c.c.; pertanto è escluso che l'inerzia nel compimento delle attività previste dalla predetta norma, tra loro indipendenti e non subordinate all'onere di cancellazione dal registro del P.R.A., possa essere compensata a titolo di deposito in quanto attività che resta priva di giustificazione causale ove protratta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 2, come richiamato dal comma 3, del d.m. citato.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decr. Minist. Interno 22/10/1999 num. 460 art. 1
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 46
Cod. Civ. art. 923
Cod. Civ. art. 927
Cod. Civ. art. 929