Cass. civ. n. 14562 del 30 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Rapporto sostanziale - Esame nonostante l’eccezione di nullità dell'avviso di accertamento - Conseguenze - Valutazione implicita di infondatezza - Fondamento.


In tema di contenzioso tributario, qualora il giudice, nonostante l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento, sia passato all'esame del rapporto sostanziale, si deve ritenere che abbia ritenuto tale eccezione implicitamente infondata, atteso che il giudizio tributario, ancorché avente ad oggetto l'accertamento del rapporto sostanziale, è formalmente costruito come giudizio di impugnazione dell'atto impositivo, il quale costituisce il "veicolo di accesso" al giudizio di merito, a cui si perviene solo per il tramite di tale impugnazione, con la conseguenza che quando ricorrono vizi formali dell'atto, tali da condurre alla sua invalidazione, il giudice deve arrestarsi alla relativa pronuncia, rimanendo in tal guisa pienamente e correttamente esercitata la giurisdizione attribuitagli.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 2943 del 1998

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112

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