Cass. pen. n. 14583 del 02 marzo 2023
Testo massima n. 1
EDILIZIA - IN GENERE - Condono edilizio - Procedura acceleratoria prevista ex art. 25 d.l. n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018 - Immobili danneggiati che non possono usufruire di contributi statali in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino - Applicabilità - Esclusione.
In tema di reati edilizi, la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 17/08/2017 ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all'art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale.
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 21
Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 21 com. 2
Decreto Legge 28/09/2018 num. 109 art. 25
Legge 16/11/2018 num. 130 art. 1
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST.