Cass. pen. n. 31523 del 19 luglio 2004
Testo massima n. 1
Non comporta nullità della perizia, fermi restando eventuali profili di responsabilità formale del perito, il fatto che quest'ultimo, senza l'autorizzazione del giudice prevista dall'art. 228, comma secondo, c.p.p., si sia avvalso dell'opera di un ausiliario, quando questi si sia limitato alla mera effettuazione di calcoli matematici, non implicanti apprezzamenti e valutazioni (principio affermato, nella specie, con riguardo a calcoli matematici utilizzati per una perizia balistica).
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