Cass. civ. n. 14603 del 30 maggio 2025

Testo massima n. 1


ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Elargizione ex art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006 - Ritardata corresponsione - Applicazione dell'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991 - Cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


In tema di provvidenze in favore delle vittime del dovere, in caso di ritardata corresponsione dell'elargizione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del d.P.R. n. 243 del 2006, trova applicazione l'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, stante la natura assistenziale della stessa e la necessità di assicurare, inalterato nel tempo, il valore reale dell'importo fissato dalla norma, dovendosi invece escludere l'applicazione del regime del cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dall'art. 442 c.p.c. (come integrato dalle sentenze Corte cost. nn. 156 del 1991 e 196 del 1993), il quale non rappresenta il fisiologico adeguamento di un importo determinato in misura fissa dal legislatore bensì la risposta dell'ordinamento a un inadempimento, o a un non esatto adempimento, del soggetto obbligato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto gli interessi sulle prestazioni economiche dovute, a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24104 del 2016

Normativa correlata

Legge 20/10/1990 num. 302 art. 8
Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 36 CORTE COST.
Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

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