Cass. civ. n. 1462 del 18 gennaio 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - LUOGO E MOMENTO DELLA CONCLUSIONE Contratti con forma scritta “ad substantiam” tra persone lontane - Distinzione tra forma dell’accettazione e forma della sua comunicazione - Necessità - Conseguenze ai fini della loro conclusione - Acquisizione della mera notizia dell’accettazione scritta - Sufficienza - Necessità della sua trasmissione - Esclusione.
Nei contratti che esigono la forma scritta "ad substantiam" e siano conclusi tra persone lontane, la forma dell'accettazione, su cui ricade il vincolo formale a pena di nullità, deve essere tenuta distinta dalla forma della comunicazione dell'accettazione - ossia dei mezzi di conoscenza dell'avvenuta accettazione per iscritto - che non esige alcun vincolo formale, sicché, ai fini della loro conclusione, è sufficiente che il proponente abbia avuto mera notizia dell'accettazione scritta della proposta, senza necessità della sua trasmissione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1326 com. 1