Cass. civ. n. 14620 del 24 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Termine semestrale per proporre il ricorso ex art. 4 della legge n.89 del 2001 - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza di revocazione c.d. ordinaria - Esclusione - Dal passaggio in giudicato - Sussistenza - Fondamento.


In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il dies a quo del termine semestrale di proponibilità della relativa domanda, previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione che conclude il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la sua impugnazione. Ne consegue che quando la decisione sia stata emessa all'esito del giudizio di revocazione c.d. ordinaria, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., essa diviene "definitiva", nel senso richiesto dalla disposizione, non nel giorno della sua pubblicazione ma in quello in cui è divenuta irrevocabile e passata, quindi, in giudicato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16194 del 2019

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4
Cod. Proc. Civ. art. 324 com. 1 lett. 4

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