Cass. pen. n. 14636 del 14 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza di annullamento della condanna in primo grado per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - Ricorso dell'imputato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


È inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, ritenuta la sussistenza di un fatto diverso da quello contestato, abbia annullato la decisione di condanna di primo grado e trasmesso gli atti al pubblico ministero, in quanto tale pronuncia non determina alcun pregiudizio per il ricorrente che, a dell'eliminazione della prima decisione, ha ampia e inalterata facoltà di difesa nell'instaurando procedimento per la diversa ipotesi di reato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 9665 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607

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