Cass. pen. n. 14657 del 07 marzo 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza di aggravamento della misura emessa nei confronti di imputato alloglotto che non ha conoscenza della lingua italiana - Omessa traduzione in lingua nota al predetto - Nullità - Sussistenza - Ragioni.
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento del vincolo emessa nei confronti dell'imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta, a pena di inammissibilità, in una lingua a lui nota, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., incidendo sensibilmente sulla libertà personale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.