Cass. pen. n. 14657 del 07 marzo 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE - Ordinanza di aggravamento della misura emessa nei confronti di imputato alloglotto che non ha conoscenza della lingua italiana - Omessa traduzione in lingua nota al predetto - Nullità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza di aggravamento del vincolo emessa nei confronti dell'imputato alloglotto, che non abbia conoscenza della lingua italiana, deve essere tradotta, a pena di inammissibilità, in una lingua a lui nota, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., incidendo sensibilmente sulla libertà personale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 45293 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

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