Cass. civ. n. 14660 del 31 maggio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Imposta di registro - Cessione di azienda o rami di essa - Base imponibile - Valore dell’azienda al netto delle passività aziendali - Debiti nei confronti del cessionario avente causa - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.
In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1253
Cod. Civ. art. 2555
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 2