Cass. civ. n. 14660 del 31 maggio 2025

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE Imposta di registro - Cessione di azienda o rami di essa - Base imponibile - Valore dell’azienda al netto delle passività aziendali - Debiti nei confronti del cessionario avente causa - Deducibilità - Esclusione - Ragioni.


In caso di cessione d'azienda o di rami della stessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro viene in rilievo il disposto dell'art. 51, comma 4, del d.P.R n. 131 del 1986, per cui il valore dell'azienda è dato dalla somma dei valori delle attività, ossia dei valori dei beni materiali e dei beni immateriali, al netto delle passività aziendali esistenti al momento del trasferimento; da tale regola fanno eccezione i debiti del cedente nei confronti del cessionario avente causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 c.c., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore e sono, pertanto, indeducibili dal valore dell'azienda, in coerenza con la previsione di cui all'art.43, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 131 del 1986.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2802 del 2024

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4
Cod. Civ. art. 1253
Cod. Civ. art. 2555
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 2

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