Cass. civ. n. 14668 del 31 maggio 2025
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo - Citazione in giudizio del chiamato all'eredità - Mancata assunzione della qualità di erede - Onere della prova - Spettanza - A carico del chiamato - Fondamento.
In caso di rapporto processuale originariamente sorto tra defunto e terzo, ove quest'ultimo convenga in giudizio il chiamato all'eredità della parte deceduta, spetta a tale chiamato dimostrare di non aver assunto la qualità di erede e, dunque, di non aver accettato l'eredità, in base al principio di vicinanza della prova, giacché, prima dell'accettazione, il chiamato all'eredità è titolare di una facoltà che può incidere sull'evoluzione del rapporto successorio e, conseguentemente, su quello processuale sorto in origine tra defunto e terzo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 459
Cod. Proc. Civ. art. 110
Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.