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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2473 del 29 luglio 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2473 del 29 luglio 1997

Testo massima n. 1

L’ordinamento processuale colloca i provvedimenti di perquisizione e sequestro tra i mezzi di ricerca della prova, tali provvedimenti presuppongono perciò l’esistenza di una notitia criminis e l’avvenuta iscrizione del procedimento nel relativo registro. Coerentemente con tale collocazione, per l’emissione del provvedimento è richiesta la forma del decreto motivato che deve necessariamente contenere l’indicazione della fattispecie concreta nei suoi estremi essenziali di tempo, luogo e azione nonché della norma penale che si intende violata, non essendo sufficiente la mera indicazione del titolo di reato. Ciò posto, tuttavia, la incompleta individuazione del thema probandum da parte del pubblico ministero non consente al tribunale del riesame l’annullamento
sic et simpliciter del provvedimento, ma impone la verifica della effettiva sussistenza dei requisiti per la sua emissione, e, in caso affermativo, la conferma di questo previa integrazione della motivazione carente del pubblico ministero.

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