Cass. civ. n. 14682 del 31 maggio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - IN GENERE Art. 2914 c.c. - Cessione di contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.


L'art. 2914 c.c. non è applicabile alla cessione del contratto di durata a prestazioni corrispettive parzialmente eseguite (cioè della mera posizione contrattuale che, di per sé, non è un bene pignorabile), in quanto tale disposizione riguarda la cessione dei crediti, anche futuri, oggetto di pignoramento, salva l'ipotesi in cui la cessione del contratto implichi anche quella di determinati crediti, già sorti o anche futuri ed eventuali, purché derivanti dalle attività di adempimento del contratto riconducibili alla sola parte cedente e realizzate prima della cessione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8579 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2914
Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1406

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