Cass. civ. n. 14684 del 31 maggio 2025
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Procedimento ex art. 445 bis c.p.c. - Difetto dei presupposti - Ordinanza di inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In materia di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale - attesa la possibilità per l'interessato di promuovere il giudizio di merito - ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui al secondo comma del menzionato art. 445-bis, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione. (Fattispecie relativa a ricorso proposto ex art. 445-bis c.p.c. per l'accertamento del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento, a seguito di revoca della prestazione, dichiarato inammissibile per la mancanza di preventiva nuova domanda amministrativa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.
Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST.
Legge 24/04/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 4 CORTE COST.
Legge 08/08/1996 num. 425 CORTE COST.