Cass. civ. n. 14689 del 31 maggio 2025

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - VOLONTARIA Effetto estintivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione di parte - Necessità.


In tema di obbligazioni, l'effetto estintivo derivante da compensazione volontaria non è rilevabile d'ufficio e, poiché attiene allo specifico contenuto dell'accordo inter partes, deve formare oggetto di eccezione in senso proprio, da sollevarsi a cura della parte interessata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13949 del 2024

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1242
Cod. Civ. art. 1252
Cod. Proc. Civ. art. 112

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