Cass. pen. n. 3893 del 14 dicembre 1995

Testo massima n. 1


La particolare facoltà di perquisizione locale stabilita dall'art. 33, L. 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) — e la cui vigenza è espressamente prevista dall'art. 225 att. c.p.p. — è ammessa, per la sua specialità, solo nella tassativa ipotesi di violazione a leggi finanziarie. In tali casi, non è necessaria la individuazione di ipotesi di reato con specifico riferimento a concreti elementi indizianti, secondo quanto, invece, è richiesto in via generale per la perquisizione disciplinata dal codice di procedura penale.

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