Cass. pen. n. 2001 del 26 luglio 1995

Testo massima n. 1


L'avviso al soggetto sottoposto a perquisizione domiciliare della facoltà di farsi assistere o rappresentare è previsto ove la perquisizione sia effettuata dall'autorità giudiziaria, mentre tale formalità non è richiesta per le perquisizioni operate dalla polizia giudiziaria nella flagranza del reato, salva la facoltà del difensore di assistervi «senza diritto di essere preventivamente avvisato».

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