Cass. civ. n. 1470 del 21 gennaio 2025

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Richiesta di risarcimento per equivalente - Mutatio - Esclusione - Richiesta di reintegrazione in forma specifica avanzata nel corso del giudizio - Originaria domanda per equivalente - Domanda nuova - Configurabilità.


A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richieta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043
Cod. Civ. art. 2058
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 163
Cod. Proc. Civ. art. 183
Cod. Proc. Civ. art. 189

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