Cass. civ. n. 14709 del 31 maggio 2025

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato - Ricorso per revocazione - Onere del ricorrente ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c. - Contenuto.


In tema di revocazione avverso la decisione della Corte di cassazione che abbia dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario per mancato deposito della copia notificata del provvedimento impugnato (completa, cioè, del provvedimento munito dei suoi dati identificativi e della relata di notifica), il ricorrente è tenuto a precisare ex art. 366, n. 4) e n. 6), c.p.c., di aver fornito, nel ricorso originario, puntuale indicazione circa la collocazione dei documenti rilevanti all'interno del fascicolo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14002 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

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