Cass. pen. n. 14743 del 11 gennaio 2024
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITA' DEL PUBBLICO MINISTERO - INDIVIDUAZIONE DI PERSONE E COSE - Esame diretto del corpo del reato da parte del giudice – Incombente istruttorio – Esclusione – Compimento nel contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione – Fattispecie.
L'esame diretto del corpo di reato, non costituendo incombente istruttorio come la ricognizione di cose ex art. 215 cod. proc. pen., può essere effettuato autonomamente dal giudice in camera di consiglio, senza contraddittorio con la difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione nella quale, in ragione della diretta conoscenza del bene acquisita in camera di consiglio, era stato trasfuso in motivazione il giudizio sul grado di falsificazione di borse contraffatte formulato in assenza di contradditorio, sul rilievo che il difensore ben poteva chiedere la visione del corpo del reato o l'esperimento di accertamenti sulle caratteristiche del prodotto).
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Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598 bis