Cass. pen. n. 6354 del 17 febbraio 2006
Testo massima n. 1
In materia di rimozione e riapposizione di sigilli, la norma dell'art. 261 c.p.p. ha natura regolamentare in quanto è volta a disciplinare un'attività materiale, che pur rivestendo una naturale importanza ai fini della conservazione della genuinità della prova, non richiede la presenza del magistrato; tuttavia la regolarità formale della rimozione e riapposizione dei sigilli effettuata dal solo consulente tecnico deve essere garantita, a pena di nullità relativa, dalla presenza imprescindibile dell'ausiliario del giudice.
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