Cass. civ. n. 14756 del 27 maggio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Declaratoria di improcedibilità - Riproposizione del ricorso avverso la medesima sentenza - Inammissibilità del successivo ricorso - Fondamento.


In tema di giudizio di cassazione, la parte che, dopo aver proposto un primo ricorso, non lo ha tempestivamente depositato, con conseguente declaratoria di improcedibilità, non può successivamente riproporre, avverso la stessa sentenza, un secondo ricorso di identico contenuto, che va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 387 c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 917 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 387

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