Cass. civ. n. 14778 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - SANZIONI CIVILI Licenziamento - Accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc" - Versamento dei contributi - Decorrenza - Conseguenze in tema di sanzioni civili per omissione contributiva.


In caso di licenziamento e successivo accordo transattivo di ricostituzione del rapporto di lavoro "ex tunc", l'obbligo di pagare i contributi decorre solo dal ripristino del rapporto in virtù dell'accordo bilaterale, con la conseguenza che, per il periodo antecedente, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27450 del 2017

Normativa correlata

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 8
Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 9
Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST. PENDENTE
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1965

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