Cass. civ. n. 14798 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE Onere reale ex art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposto - Proprietà dell’area interessata dalla bonifica - Necessità - Fattispecie.


L'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, grava unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di bonifica e ripristino ambientale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva posto a carico della società proprietaria del sito inquinato l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi di bonifica eseguiti su aree appartenenti ad altri soggetti).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30723 del 2019

Normativa correlata

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE