Cass. civ. n. 14798 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE


Onere reale ex art. 17, comma 10, d.lgs. n. 22 del 1997 - Presupposto - Proprietà dell’area interessata dalla bonifica - Necessità - Fattispecie.


L'onere reale di cui all'art. 17, comma 10, del d.lgs. n. 22 del 1997, grava unicamente sul proprietario dell'area oggetto delle opere di bonifica e ripristino ambientale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva posto a carico della società proprietaria del sito inquinato l'obbligo di rimborso delle spese sostenute dal Comune per interventi di bonifica eseguiti su aree appartenenti ad altri soggetti).

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 17 com. 10 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 30723/2019

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