Cass. civ. n. 14811 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE Guardia di finanza - Passaggio nei ruoli civili - Assegno "ad personam" - Riassorbibilità - Ragioni.


In tema di transito del personale militare appartenente alla Guardia di Finanza nei ruoli civili, l'assegno "ad personam", attribuito, al momento del passaggio, qualora il nuovo trattamento economico sia inferiore a quello goduto in precedenza, è riassorbibile in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti dalle normative applicabili per effetto del trasferimento, dovendosi contemperare, in applicazione del generale principio stabilito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, il principio di irriducibilità della retribuzione, con quello di parità di trattamento dei dipendenti pubblici.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4193 del 2020

Normativa correlata

DPR 24/04/1982 num. 339 art. 10 com. 4
Legge 28/07/1999 num. 266 art. 14 com. 5
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.
DM min. EFI 18/04/2002 art. 4 com. 3

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