Cass. civ. n. 14813 del 26 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Applicabilità dell'art. 346 c.p.c. - Esclusione - Questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito e non riproposte in sede di legittimità - Formazione del giudicato implicito - Esclusione - Riproposizione in sede di rinvio - Ammissibilità.
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 346
Cod. Proc. Civ. art. 366
Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 394