Cass. civ. n. 14830 del 26 maggio 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Atto di precetto su sentenza - “Autoliquidazione” delle spese – Tariffa applicabile – Momento rilevante - Data di pubblicazione della sentenza – Esclusione - Data di notifica del precetto – Fondamento.


Ai fini della cd. autoliquidazione delle spese, contenuta nell'atto di precetto fondato sul titolo esecutivo costituito da una sentenza, occorre tener conto della tariffa professionale vigente non al momento della pubblicazione della sentenza ma a quello della notificazione del precetto medesimo, in considerazione dell'autonomia del procedimento esecutivo (del quale il precetto è atto prodromico) rispetto a quello di cognizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27233 del 2018

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140
Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 CORTE COST.
Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55
Decr. Minist. Grazia e Giustizia 13/08/2022 num. 147

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