Cass. civ. n. 14846 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - SURROGAZIONE - PER VOLONTA' DEL CREDITORE Transazione tra compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico e danneggiato - Surrogazione del pagatore nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria - Possibilità - Fondamento.


La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in base a una transazione con il paziente, ha risarcito integralmente il danno, può surrogarsi nei diritti del danneggiato nei confronti della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1201 c.c., vertendosi in un'ipotesi di pagamento del terzo.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 9946 del 2009

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1201
Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

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