Cass. pen. n. 14859 del 16 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Notifica dell'ordine di esecuzione per la medesima condanna - Istanza di applicazione di una misura alternativa alla detenzione - Sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla prima richiesta - Esclusione.


In tema di sanzioni sostitutive, la notifica dell'ordine di esecuzione con contestuale sospensione, cui abbia fatto seguito l'istanza di concessione di misura alternativa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non determina la sopravvenuta carenza di interesse del condannato alla decisione sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive che sia stata presentata in epoca precedente in relazione alla medesima condanna.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 48579 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 20 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 95 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST.

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