Cass. civ. n. 1486 del 21 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti in sede di reclamo ex art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis) - Statuizioni contenenti "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori" - Impugnabilità per cassazione - Ambito applicativo.


In tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9442 del 2024

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 24
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149
Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164

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