Cass. pen. n. 10772 del 9 marzo 2004
Testo massima n. 1
In tema di disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione, con riferimento alla disciplina sulla utilizzabilità delle intercettazioni, delle conversazioni o delle comunicazioni, l'espressione «alle quali hanno preso parte membri del Parlamento» di cui all'art. 6 comma 1 legge n. 140/2003 va interpretata nel senso di ritenere comprese nella tutela apprestata dalla norma tutte le conversazioni nelle quali il membro del Parlamento è il vero interlocutore, anche se comunica per mezzo di un terzo il quale svolge funzioni di nuncius e si limiti esclusivamente a trasmettere il messaggio. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto ricompresa nella disciplina della menzionata norma l'ipotesi — di cui alla fattispecie — relativa all'intercettazione cosiddetta «indiretta» di conversazioni sostenute tra il venditore di stupefacente ed un soggetto che fungeva da tramite con il membro del Parlamento, acquirente della droga).
Testo massima n. 2
Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e ss., e 7, della legge 30 giugno 2003, n. 140 in base ai quali il contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel corso di procedimenti riguardanti terze persone ed alle quali abbia preso parte (anche - deve intendersi - per interposta persona) un membro del Parlamento (c.d. intercettazioni “indirette” da ritenersi, come tali, escluse dall'ambito della tutela apprestata dall'art. 68, comma terzo, della Costituzione), è colpito da inutilizzabilità in mancanza di autorizzazione da parte della Camera cui il parlamentare appartiene.