Cass. pen. n. 14873 del 12 marzo 2024

Testo massima n. 1


PENA - IN GENERE - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - Pena pecuniaria sostitutiva - Determinazione del valore giornaliero - Motivazione - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.


In tema di sostituzione di pene detentive brevi con pena pecuniaria, il giudice, nel determinare il valore giornaliero della sanzione pecuniaria, è tenuto a motivare in base ai parametri indicati dall'art. 56-quater legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, quali le complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza della Corte d'appello che aveva determinato in centocinquanta euro il valore giornaliero della multa, senza indicarne le ragioni).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 9708 del 2024

Normativa correlata

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 lett. D) CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 quater CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 20 bis

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