Cass. pen. n. 14882 del 13 marzo 2024

Testo massima n. 1


ATTI PROCESSUALI - IN GENERE - Istanza ex art. 175 cod. proc. pen. depositata telematicamente - Firma digitale del difensore contestuale alla sottoscrizione della parte - Valore di autenticazione - Sussistenza - Mancanza di formula espressa - Irrilevanza.


La firma digitale del difensore apposta sull'istanza di restituzione nel termine sottoscritta dalla parte e depositata telematicamente dallo stesso difensore in conformità al disposto dell'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, unitamente alla contestuale nomina fiduciaria, ha valore di autenticazione tacita della sottoscrizione del richiedente, pur in mancanza di una formula espressa in tal senso.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 13813 del 2015

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 39
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 87 bis

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