Cass. civ. n. 1489 del 18 gennaio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Interesse ad agire - Insussistenza - Crediti esclusivamente patrimoniali - Valore oggettivamente minimo del credito - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di procedimento esecutivo, difetta l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a promuovere l'espropriazione forzata soltanto qualora il credito, di natura esclusivamente patrimoniale, sia di entità economica minima alla stregua di un criterio meramente oggettivo riferito alla generalità dei consociati e non in base alle soggettive condizioni economiche delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto insussistente il diritto ad agire "in executivis" in relazione a due atti di precetto per la complessiva somma di circa 800 Euro, affermando che il dato economico va valutato espungendo apprezzamenti, di tipo soggettivo e necessariamente irrilevanti nel processo, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore oppure alle condizioni economiche delle parti).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.