Cass. civ. n. 14895 del 29 maggio 2023
Testo massima n. 1
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - IN GENERE Mancanza di qualità della cosa venduta - Azione di risoluzione ex art 1497 c.c. - Onere della prova - A carico del compratore - Fondamento.
In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venuta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore, per cui una diversa disciplina creerebbe una distonia di sistema, oltre a non avere alcuna ragione di differenziazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1490
Cod. Civ. art. 1492
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.