Cass. pen. n. 14895 del 20 marzo 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Causa di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto agli arresti domiciliari al momento della proposizione del gravame - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D)