Cass. civ. n. 149 del 4 gennaio 2023
Testo massima n. 1
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Convivenza "come coniugi" - Protrazione per almeno tre anni - Impedimento alla delibazione - Limiti - Conseguenze in tema di incapacità del coniuge.
In tema di delibazione di sentenze ecclesiastiche, la convivenza "come coniugi" - pur costituendo un elemento essenziale del "matrimonio-rapporto" ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione ed integrando una situazione giuridica di "ordine pubblico italiano" - non è di ostacolo alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità per vizi genetici del "matrimonio-atto" che siano a loro volta presidiati da nullità nell'ordinamento italiano; in particolare, tale limite non opera rispetto alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità per un vizio psichico che renda incapaci a contrarre matrimonio, corrispondente a quello pure previsto nell'ordinamento italiano dall'art. 120 c.c.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34
Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.
Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Cod. Civ. art. 120
Costituzione art. 29
Costituzione art. 7