14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1868 del 21 maggio 1993
Testo massima n. 1
Durante le indagini preliminari nessuno assume la qualità di testimone: al pubblico ministero sono fornite solo informazioni o dichiarazioni [ artt. 362 e 500 c.p.p.; art. 371 bis c.p. ]. Pertanto, non si applicano le regole stabilite dall’art. 499 c.p.p. [ regole per l’esame testimoniale ].
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Testo massima n. 2
Il termine di durata delle intercettazioni decorre dal giorno di inizio delle operazioni e non dalla data del decreto. Invero, nelle norme che si occupano delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, quando si vuole fissare la «durata» delle intercettazioni, si fa sempre espresso riferimento alle «operazioni» relative, il che induce a ritenere che il termine iniziale della durata debba coincidere con il giorno di inizio effettivo delle «operazioni» e non già con la data del provvedimento di autorizzazione.
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