14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 287 del 7 marzo 2000
Testo massima n. 1
In tema di sequestro probatorio, l’organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall’art. 655, comma 1, c.p.p. La competenza del giudice della esecuzione, a norma dell’art. 676, comma 1, c.p.p., sorge soltanto qualora insorgano questioni relative alla restituzione delle cose sequestrate [ Fattispecie nella quale la S.C. nell’enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza con la quale il tribunale — adito in sede di riesame avverso sequestro probatorio — aveva disposto la restituzione di cose sequestrate, sul presupposto che competente a conoscere della esecuzione di un provvedimento è di giudice che lo ha deliberato ].
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Testo massima n. 2
Non si verifica l’inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche internazionali per violazione dell’art. 267 c.p.p. in relazione all’art. 271 dello stesso codice se la sottoposizione a intercettazione non riguardi un’utenza straniera, bensì un’utenza sita in territorio italiano dalla quale vengano fatte telefonate all’estero, così da non rendersi necessaria alcuna rogatoria internazionale a norma degli artt. 727 ss. c.p.p.
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