Cass. pen. n. 287 del 7 marzo 2000

Testo massima n. 1


In tema di sequestro probatorio, l'organo deputato alla esecuzione del provvedimento di dissequestro disposto dal giudice è il pubblico ministero, in base alla disposizione generale dettata dall'art. 655, comma 1, c.p.p. La competenza del giudice della esecuzione, a norma dell'art. 676, comma 1, c.p.p., sorge soltanto qualora insorgano questioni relative alla restituzione delle cose sequestrate (Fattispecie nella quale la S.C. nell'enunciare il principio di cui in massima, ha respinto il ricorso proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza con la quale il tribunale — adito in sede di riesame avverso sequestro probatorio — aveva disposto la restituzione di cose sequestrate, sul presupposto che competente a conoscere della esecuzione di un provvedimento è di giudice che lo ha deliberato).

Testo massima n. 2


Non si verifica l'inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche internazionali per violazione dell'art. 267 c.p.p. in relazione all'art. 271 dello stesso codice se la sottoposizione a intercettazione non riguardi un'utenza straniera, bensì un'utenza sita in territorio italiano dalla quale vengano fatte telefonate all'estero, così da non rendersi necessaria alcuna rogatoria internazionale a norma degli artt. 727 ss. c.p.p.

Testo massima n. 3


Qualora, a seguito di richiesta del P.M. di misura cautelare nei confronti di più indagati, il g.i.p. accolga la domanda per alcuni e la respinga per altri, la comunicazione al P.M. dell'ordinanza del g.i.p., comprensiva sia del provvedimento cautelare adottato per alcuni sia del provvedimento di rigetto per gli altri, ai fini della esecuzione delle misure nei confronti degli indagati ad esse assoggettati, non equivale a notizia legale anche dei provvedimenti di rigetto, essendo la comunicazione finalizzata esclusivamente allo scopo anzidetto e non anche a quello di portare a conoscenza del P.M. le statuizioni di rigetto. Ne consegue che non decorre da tale data il termine per la proposizione dell'appello del P.M. avverso i provvedimenti di reiezione, bensì dalla data di comunicazione degli stessi.

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