Cass. civ. n. 14923 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Poteri istruttori officiosi - Esercizio discrezionale, sottratto al sindacato di legittimità - Portata -Limiti.


Nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17102 del 2009

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.

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