Cass. pen. n. 1759 del 28 luglio 1997

Testo massima n. 1


In materia di distruzione delle registrazioni delle conversazioni telefoniche intercettate e ritenute irrilevanti ai fini del procedimento, richiesta dall'interessato a tutela della propria riservatezza, è necessario, prima di decidere sull'istanza, che sia esaurita la procedura prevista dall'art. 268 c.p.p. Il solo deposito degli atti e la conseguente possibilità da parte degli indagati di prenderne visione e di ascoltare il testo delle telefonate non è sufficiente per poter procedere immediatamente all'esame della richiesta.

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