Cass. civ. n. 14944 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) Concorrenza sleale - Atti contrari alla correttezza professionale - Storno di dipendenti - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.


In tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13550 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2105
Cod. Civ. art. 2598

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE