Cass. pen. n. 12252 del 2 aprile 2012

Testo massima n. 1


La proroga tardiva dell'autorizzazione alle operazioni di intercettazione non può legittimare a posteriori le captazioni "medio tempore" eseguite, delle quali non è dunque consentita l'utilizzazione probatoria, ancorché il loro contenuto può costituire "notitia criminis" validamente posta a fondamento di attività d'indagine e dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori intercettazioni.

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