Cass. pen. n. 29688 del 20 luglio 2007
Testo massima n. 1
L'esecuzione di intercettazioni illegali, ai sensi degli artt. 268 e 271 c.p.p., ne determina l'inutilizzabilità come prova in qualsiasi tipo di procedimento, in quanto assunta in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali, e quindi anche nel procedimento di prevenzione, dove pure vige la regola della piena e autonoma utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario.