Cass. pen. n. 1812 del 22 gennaio 2007

Testo massima n. 1


I risultati delle intercettazioni disposte al fine di agevolare le ricerche del latitante non possono essere utilizzati a fini probatori qualora non siano state osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti c.p.p., trovando applicazione, nonostante la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 295, comma terzo, c.p.p., il regime dei divieti di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p.

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