Cass. pen. n. 3631 del 13 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di intercettazioni telefoniche in sede cautelare, è sanzionata da inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. la sola violazione dell'obbligo di trasmissione al Gip o al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi o delle eventuali proroghe, stabilito al fine di consentire ad essi l'esercizio delle funzioni di controllo loro demandate dalla legge, non anche la mancata allegazione della documentazione inerente alla mera attività esecutiva dell'attività di intercettazione.